Professore: Philippe Hallein philippe.hallein@gmx.net
Programma: Lun. III-IV, Mar. III-IV, Gio. III-IV, 1° sem., 1 cr., 1,5 ECTS [24/XI – 6/XII]
Siccome nei tribunali si invoca spesso il can. 818 per la nullità dei matrimoni, è importante farsene una retta interpretazione. Nel processo matrimoniale di nullità per causa psichica, il perito è una persona particolarmente qualificata che offre al giudice la sua specifica collaborazione al fine di accertare l’esistenza di condizioni personali abnormi che possano aver impedito di istituire il matrimonio o di realizzare la convivenza coniugale. Ci concentriamo non solo sul lavoro del perito, ma anche sul dialogo fra giudice e perito.
Attraverso l’esegesi dei canoni del CCEO sul ruolo del perito nel processo matrimoniale vogliamo incoraggiare gli Studenti a tenere in giusta considerazione l’aiuto che offre un perito in casi di incapacità psichica, come pure l’importanza del dialogo fra il giudice e il perito per scrivere una sentenza. L’esame di qualche sentenza aiuterà a comprendere l’ufficio del perito, ma permetterà anche di studiare gli abusi nei casi di incapacità psichica.
P.A. Bonnet & C. Gullo (ed.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas Connubii”. III. La parte dinamica del processo, Vaticano 2008;
Zuanazzi, G., Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche,
Vaticano 2012.